La modifica dei criteri di valutazione delle offerte, dopo l’apertura delle buste, a favore di un concorrente costituisce una violazione, ancor prima che delle norme del Codice dei Contratti Pubblici, dei principi costituzionali di imparzialità e di par condicio tra concorrenti.
Nel caso in analisi la Commissione di gara, aperte le buste tecniche dei concorrenti, ha deciso di prendere in considerazione gli estremi di massimo n. 3 contratti, relativi agli ultimi 5 anni per lo svolgimento di servizi analoghi. In sede di gara un concorrente aveva indicato solo due contratti. La produzione di contratti successiva all’apertura delle buste ha però alterato l’esito di gara a favore dello stesso concorrente.
Tale decisione della Commissione è pertanto apparsa illegittima, in quanto avrebbe avuto l’effetto di derogare al bando di gara, non limitandosi alla mera richiesta di chiarimenti ma costituendo una sostituzione ex post del criterio di valutazione.
Lo ribadisce la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, n. 13529 del 1° settembre 2023.