NON SUSSITE L'OBBLIGO DI ALLEGARE LA DELIBERA DEI VALORI IMU ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Con la decisione n. 26350 del 29/9/2021 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui non è necessario allegare agli avvisi di accertamento i provvedimenti richiamati, tra cui la delibera di determinazione dei valori delle aree edificabili.
Nel caso in esame il contribuente contestava la carenza nell’atto di accertamento dell’indicazione del provvedimento deliberativo dell’ente impositore per l’adozione dei criteri di fissazione dei valori imponibili e del regolamento per l’applicazione dell’imposta ICI. La CTP accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato, essendo l’avviso di accertamento “privo della necessaria motivazione relativa alla determinazione del valore venale dei beni per i quali era stato richiesto il pagamento dell’ICI”. Più specificamente, i giudici di primo grado evidenziavano che l’atto impugnato non allegava idonea documentazione, compresa la deliberazione della giunta comunale, pur menzionata nell’atto, con ciò violando altresì il disposto dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.
Decisione n. 26350 del 29/9/2021 la Cassazione

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