Una stazione appaltante aveva indetto una gara per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori per la realizzazione di una mensa scolastica.
Si trattava di una procedura aperta disciplinata dal nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), con previsione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 108 dello stesso d.lgs. n. 36 del 2023.
In occasione della verifica della documentazione presentata da un concorrente, il seggio di gara aveva evidenziato molteplici irregolarità, tra cui la circostanza che il contratto di avvalimento recava la firma del solo legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, senza quindi alcuna sottoscrizione idonea a esprimere la volontà della concorrente.
Sicché, la stazione appaltante aveva invitato il legale rappresentante di quest’ultima a regolarizzare le mancanze così rilevate mediante la procedura di soccorso istruttorio, ritenendo le stesse sanabili ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023.
A tal fine, l’autorità di gara aveva evidenziato la necessità che il contratto di avvalimento, come disposto dal disciplinare, risultasse stipulato da ambo le parti, prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza fosse comprovabile con data certa.
Il legale rappresentante della ditta concorrente ammetteva che il contratto non era stato firmato dalla ditta concorrente, tuttavia, evidenziava che il medesimo contratto aveva data certa per quanto riguardava la sottoscrizione da parte dell’impresa ausiliaria.