La vigilanza dell’Autorità ha ad oggetto l’intera vita dell’appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, e spazia di fatto dalla fase della programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi a quella della progettazione e a quella della scelta del contraente, nonché alla fase realizzativa, cosiddetta fase di esecuzione dell’appalto, ed alla relativa collaudazione dello stesso.
Tale attività di vigilanza, si esplica al fine “di assicurare legalità, concorrenza ed evitare fenomeni corruttivi o uno sperpero di denaro pubblico con i conseguenti relativi danni all’erario”, secondo le indicazioni e nel rispetto dell’articolo 222 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
In concreto, l’attività di vigilanza espletata dagli uffici si sostanzia nella maggioranza dei casi nel verificare se le procedure di scelta del contraente poste in essere dall’Amministrazione procedente e l’attività di direzione e controllo espletate dal RUP e dal DEC sulla regolare esecuzione dell’appalto siano conformi alle norme del Codice dei contratti pubblici e rispettose del precetto di dettaglio fornito dagli allegati al Codice, nonché alla lex specialis di riferimento.