APPALTI - SOCCORSO ISTRUTTORIO AMMESSO IN CASO DI CAUZIONE PROVVISORIA

NULLA LA CLAUSOLA CHE PREVEDA L’ESCLUSIONE PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DIMENSIONALI PREVISTI PER L’OFFERTA TECNICA

Sul limite dimensionale delle pagine dell’offerta tecnica si possono richiamare due diversi orientamenti, l’uno – di portata generale – relativo alla tesi esposta dalla resistente della nullità delle clausole escludenti illegittime di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1055 del 31 gennaio 2023 secondo la quale “Il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016, importa infatti che le prescrizioni a pena di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti “sono comunque nulle”; e detto stigma di nullità è tale per cui la clausola in tal senso viziata è da intendersi come ‘non apposta’ a tutti gli effetti di legge, quindi inefficace e tamquam non esset, senza alcun onere di doverla impugnare, dovendosi semmai impugnare gli atti conseguenti che ne facciano applicazione (v. Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 2020)”.

Detto orientamento comporta, dunque, che una simile clausola va ritenuta legittima solo se non si traduce in una causa di esclusione ma determina la mera preclusione alla valutazione delle pagine ulteriori da parte della commissione, tramutandosi altrimenti in una vera e propria clausola espulsiva, ex se nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 agosto 2022 n. 7022).

Il secondo ravvisa la necessità di verificare nel caso concreto l’effettiva incidenza del limite sulla concorrenzialità dell’offerta del non vincitore, come espresso dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3163 del 28 marzo 2023 in cui si legge che “importa premettere che, per condiviso intendimento, la prescrizione inerente al numero massimo di pagine, oltre a dover essere comunque acquisita cum grano salis (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2021, n. 4635) può dar luogo ad esclusione solo se ciò sia espressamente previsto dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 298); sempreché – quando si tratti di questione incidente sulla valutazione dell’offerta – sia dato apprezzare, in concreto,
l’effettiva e specifica rilevanza dell’eccedenza dimensionale, in termini di abusivo vantaggio conseguito da un concorrente in danno degli altri (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 999)”.

Nel caso di specie il Collegio ritiene di seguire l’orientamento sancito nella citata pronuncia dell’Adunanza plenaria ravvisando la nullità e, quindi, la valutazione tamquam non esset delle previste illegittime esclusioni. Inoltre, anche a rigore del diverso orientamento esaminato, la ricorrente non ha dato prova dell’effettivo vantaggio conseguito dalla aggiudicataria tramite il superamento dei limiti redazionali.

TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 14.12.2023 n. 358

Settembre 2024

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
26 Agosto 2024
27 Agosto 2024
28 Agosto 2024
29 Agosto 2024
30 Agosto 2024
31 Agosto 2024
1 Settembre 2024
2 Settembre 2024
3 Settembre 2024
4 Settembre 2024
5 Settembre 2024
6 Settembre 2024
7 Settembre 2024
8 Settembre 2024
9 Settembre 2024
10 Settembre 2024
11 Settembre 2024
12 Settembre 2024
13 Settembre 2024
14 Settembre 2024
15 Settembre 2024
16 Settembre 2024
17 Settembre 2024
18 Settembre 2024
19 Settembre 2024
20 Settembre 2024
21 Settembre 2024
22 Settembre 2024
23 Settembre 2024
24 Settembre 2024
25 Settembre 2024
26 Settembre 2024
27 Settembre 2024
28 Settembre 2024
29 Settembre 2024
30 Settembre 2024
1 Ottobre 2024
2 Ottobre 2024
3 Ottobre 2024
4 Ottobre 2024
5 Ottobre 2024
6 Ottobre 2024