NULLE LE CLAUSOLE, NEI BANDI DI CONCORSO, CHE IMPEDISCONO L’ASSUNZIONE DEL VINCITORE

La sentenza riguarda una controversia relativa a un concorso pubblico per l’assunzione di operatori di Polizia Municipale. Il candidato classificatosi primo in graduatoria non è stato assunto dal Comune a causa di una clausola del bando che consentiva all’ente di non procedere all’assunzione.

I principali punti trattati dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28330/2024 sono:

  1. La Corte d’Appello aveva inizialmente ritenuto valida la clausola del bando che permetteva al Comune di non assumere il vincitore, ritenendo che il candidato l’avesse tacitamente accettata partecipando al concorso.
  2. Il candidato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la legittimità di tale clausola e sostenendo il suo diritto all’assunzione.
  3. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che le clausole del bando che consentono all’ente di non procedere all’assunzione del vincitore sono nulle, in quanto generano un diritto soggettivo all’assunzione in capo al candidato classificatosi primo.
  4. Secondo la Cassazione, l’ente può sottrarsi all’obbligo di assunzione solo in caso di reale e comprovata impossibilità sopravvenuta della prestazione, non per mera scelta discrezionale.

In sintesi, la Cassazione ha affermato il principio per cui il vincitore di un concorso pubblico ha diritto all’assunzione, salvo casi di effettiva e comprovata impossibilità, invalidando le clausole del bando che riservavano all’ente la facoltà di non procedere all’assunzione.

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