L’entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito al quorum costitutivo della giunta del Comune di …, ente che conta una popolazione di circa 14.000 abitanti in base al censimento del 2021. La questione nasce dalla segnalazione di un consigliere di minoranza, il quale ha asserito che alcune deliberazioni della giunta comunale sarebbero illegittime per mancato raggiungimento del quorum minimo necessario per la costituzione della giunta, in quanto adottate successivamente al 29 aprile scorso, data in cui tre assessori hanno reso le dimissioni.
La giunta comunale avrebbe approvato alcune deliberazioni in formazione ridotta a tre componenti. Secondo quanto osservato dal segnalante, le deliberazioni in questione sarebbero illegittime per violazione dell’art.35 dello statuto comunale che prevede “… un numero di assessori pari a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri”. Il successivo articolo 38 stabilisce al comma 5 che un apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale. Si rileva che l’art.39, comma 4, dello statuto comunale dispone che il sindaco deve provvedere alla sostituzione degli assessori entro trenta giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza dalla carica assessorile.
Al riguardo, si rappresenta che le modifiche legislative introdotte dalla legge n.191 del 2009, commi 184 e 185, hanno determinato il numero massimo di assessori, che, per i comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e i 30.000 abitanti, è pari a cinque unità (cfr. circolare Dipartimento Affari Interni e Territoriali n.5455 dell’8 aprile 2010). Il segretario generale del Comune di …, nel fornire il proprio contributo in ordine alla problematica in questione, ha osservato come l’art.35 dello statuto comunale debba essere considerato implicitamente abrogato dalla citata legge n.191 del 2009. Quest’Ufficio ritiene di condividere le osservazioni formulate dal segretario generale, in quanto la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni, rimessa, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett.p), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto, le disposizioni statutarie incompatibili con le norme statali sopra richiamate non trovano applicazione.
Ciò anche in relazione a quanto disposto dall’art.1, comma 3, del d.lgs. n.267/2000 per il quale l’entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Lo stesso art.1, comma 3, del d.lgs. n.267/2000 prevede, inoltre, che “gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette”. Restano, invece, in vigore le altre disposizioni di cui l’ente si è dotato nell’esercizio dell’autonomia organizzativa demandata allo statuto ed ai regolamenti, laddove non in contrasto con le norme statali.