SANZIONATI DUE COMUNI PER USO ILLECITO DELLE REGISTRAZIONI DI UN COLLOQUIO

PA – ATTENZIONE ALLA PRIVACY

Per rendere anonimi i dati personali degli utenti che vengono pubblicati on line, non rappresenta una modalità efficace l’utilizzo del pennarello nero o del bianchetto. Anche nella pubblicazione dei feedback positivi sulla loro attività, le amministrazioni pubbliche devono tener presente la disciplina privacy, specialmente quando si tratta di dati sanitari.

È quanto sottolinea il Garante per la protezione dei dati personali al termine di una istruttoria che ha portato una sanzione di 50mila euro per l’Azienda sanitaria locale di Bari.

A seguito di una segnalazione giunta all’Autorità, è emerso infatti che la Asl, nel corso di sei anni, ha diffuso informazioni sullo stato di salute di centinaia di interessati all’interno di una sezione del sito istituzionale, denominata “Parlano bene di noi” e dedicata a raccogliere gli elogi ricevuti da utenti e associazioni.

Lo scopo era dunque quello di informare sul miglioramento dei rapporti con i cittadini, ma nei documenti consultabili on line erano presenti dati anagrafici e di contatto degli assistiti e numerose informazioni relative allo stato di salute dei soggetti che avevano presentato l’elogio, come dettagli clinici degli interventi o delle prestazioni ricevute, diagnosi, anamnesi. In alcuni elogi pubblicati, i riferimenti erano stati cancellati, in modo approssimativo, con il tratto di un pennarello nero, che non impediva di leggere le parti oscurate e da cui era possibile identificare gli autori.

Nel sanzionare la struttura, il Garante ha ricordato che la disciplina privacy impedisce la diffusione delle informazioni sullo stato di salute e che tali dati possono essere comunicati a un soggetto diverso dall’interessato solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato stesso.

L’Autorità, ha inoltre osservato che la procedura di cancellazione manuale con pennarello o con bianchetto, per sua natura imprecisa e non definitiva, non può essere definita idonea a rendere anonime le informazioni personali degli interessati, né può definirsi una procedura di “pseudonimizzazione”, anche se eseguita in modo efficace, quanto piuttosto una semplice procedura manuale di oscuramento delle generalità degli interessati.

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