Il lavoratore dipendente può svolgere in smart working la propria prestazione lavorativa per la quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, non soltanto per contatto verificatosi nel plesso scolastico ma anche nell’ambito di attività sportive svolte in palestre, piscine, centri sportivi pubblici e privati, e nell’ambito di frequenza regolare a lezioni musicali e linguistiche.
Il nuovo inserimento è contenuto nelle modifiche apportate al decreto Agosto in sede di conversione in legge, nell’ambito dell’articolo che disciplina i congedi straordinari retribuiti al 50% per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria dei figli minori di 14 anni.
La norma prevede una duplice opzione per i genitori che necessitano di attendere alle cure dei figli: la prima riguarda la possibilità di lavorare in smart working (comma 1, articolo 21-bis), la seconda, alternativa alla prima nel caso in cui l’attività non sia «smartizzabile», quella di godere di congedi straordinari retribuiti al 50% per tutto o parte del periodo di quarantena (comma 2, art. 21-bis).