PARERE DELL’ARAN SU PROGRESSIONI VERTICALI E COLLOQUI VALUTATIVI

All’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni giungeva il quesito di un comune che richiedeva se l’art. 13, comma 6 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 (“la progressione tra le aree può aver luogo a seguito di una procedura valutativa”) potesse consentire all’Ente di accertare le competenze professionali possedute dai dipendenti interessati attraverso un colloquio conoscitivo.

All’interno del documento si fa presente che le progressioni verticali sono oggetto di una disciplina stabilita dagli enti nelle norme interne.

L’Agenzia ha sottolineato che solo i criteri per le progressioni verticali “in deroga”, definite nell’art. 13 comma 6 e 7 del Ccnl del 16 novembre 2022, sono oggetto di confronto con i sindacati. Solo in questo caso, l’ente deve comunicare preventivamente con i rappresentanti sindacali prima di approvare l’atto regolamentare, che rimane di competenza dell’azienda. La procedura regolare, disciplinata dall’art. 15 del Ccnl, non è invece oggetto di discussione o contrattazione.

Nelle progressioni in deroga, secondo il parere 5318 dell’Aran, può essere inoltre utilizzato un colloquio per valutare le “competenze professionali” dei dipendenti. Tuttavia questa opzione può essere anche estesa anche alle progressioni verticali ordinarie.

Pertanto si consente alle amministrazioni di eseguire colloqui per valutare le competenze professionali: si tratta di una decisione risolve un problema organizzativo che coinvolge molti enti impegnati in discussioni con i sindacati sull’argomento.

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