Dopo la richiesta di parere di precontenzioso all’Anac, ai sensi dell’art. 211 del d. lgs. n. 50 del 2016, a seguito della quale l’Autorità aveva specificato che l’operatore andava escluso in quanto:
- la procedura negoziata non era assimilabile ad una procedura aperta e che, pertanto, ricadeva nell’ambito di applicazione del principio di rotazione;
- la clausola inserita nell’avviso faceva riferimento all’ultimo concessionario del servizio, a prescindere dalle modalità con cui lo stesso gli fosse stato affidato.
La stazione appaltante si è quindi conformata e ha disposto l’esclusione dell’operatore, contro cui ha presentato ricorso, respinto dal TAR per tardività e conseguente inammissibilità per carenza di interesse.
Preliminarmente, il Consiglio ha riformato la sentenza di primo grado nella parte che ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività e ha ricordato che l’art. 211 del Codice dispone che “su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’Anac esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo”.
Sentenza del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2024, n. 1385