La Corte dei conti Emilia-Romagna, con deliberazione n.18 del 13 febbraio 2020 si è espressa in ordine alla richiesta di parere da parte di un Sindaco, circa la partecipazione dei Comuni alle spese di funzionamento, in virtù dell’abrogazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 469/1997.
La Sezione, ritiene data la perdurante vigenza dell’art. 3 della Legge n. 56/1987, tuttora sussistente il coinvolgimento dei Comuni nella partecipazione alle spese e agli oneri per il funzionamento dei Centri per l’impiego. Tuttavia, chiarisce che il mutato quadro normativo di riferimento, il coinvolgimento dei Comuni dovrà essere regolato in base al Principio di leale collaborazione e cioè su base consensuale. Pertanto, il riparto degli oneri e le spese tra Regione, Province, Comuni ed Agenzia per l’impiego per il funzionamento dei Centri per l’impiego è subordinato all’osservanza del Principio della leale collaborazione.
CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA, DELIBERA N.18/2020