L’appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la censura inerente l’attribuzione alla propria offerta di un punteggio pari a zero per il criterio “Percentuale di riduzione dei tempi di intervento”.
Il T.A.R., dopo avere richiamato le disposizioni del Capitolato e del Disciplinare relative al criterio in contestazione, ha respinto la censura osservando che “l’offerta di una percentuale di riduzione dei tempi di intervento massimi del 100% appare oggettivamente ineseguibile, non essendo materialmente possibile che il sopralluogo sia contestuale e contemporaneo alla chiamata”.
Consiglio di Stato, Sez. III, 26/05/2022, n. 4225
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15 Marzo 2025