L’amministrazione comunale chiede se l’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296 operi nel caso di elezione a consigliere comunale sopravvenuta all’incarico ricoperto di componente dell’organo di amministrazione di società di capitali, determinandosi così il divieto di corresponsione di qualsiasi emolumento a carico della società.
L’amministrazione comunale profila in ipotesi la non applicazione della richiamata disposizione per la fattispecie suddetta, prospettando la vigenza dell’art. 1, comma 718, esclusivamente nel caso in cui l’esistenza o meno della carica di amministratore locale rilevi solo al momento dell’assunzione dell’ulteriore carica nella società di capitali e non nel caso di elezione successiva.
La Corte ha osservato che la disposizione in esame persegue la finalità di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici al pari di altre disposizioni.
Ciò posto, l’interpretazione di cui sopra risulta conforme anche al richiamato ambito nomofilattico. Secondo lo stesso, con riferimento al sovra citato art. 5, comma 5, D.L. 78/2010, “il termine “svolgimento”, infatti, consente di ricomprendere nella fattispecie tutte le ipotesi di incarichi esercitati da “titolari di cariche elettive”: non solo, quindi, quella del conferimento successivo all’acquisizione della carica, ma anche quella del conferimento precedente, nella quale l’incarico sia ancora in fase di “svolgimento” in costanza di mandato politico (in senso conforme: SRC Lombardia n. 666/PAR/2011 e n. 257/PAR/2012).
In conclusione, l’assunzione di cui all’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che ne occupa, va intesa nella medesima prospettiva del termine svolgimento di cui all’art. art. 5, comma 5, D.L. 78/2010, anche vista la ratio comune delle due disposizioni.