Parere sull’applicazione dell’istituto della neutralità finanziaria in caso di attivazione di mobilità per interscambio, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1 c. 2 del d. lgs. 165/2001 e art. 7 del d.p.c.m. n. 325/1988.
È stato chiesto se “ai sensi dell’ art. 33 c. 2 del d.l. n. 34/2019, convertito in l. n. 58/2019 , attuato con d.p.c.m. n. 17/2020, la neutralità finanziaria possa ritenersi conseguita ove la spesa complessiva del personale dipendente sia comunque complessivamente rispettosa del valore soglia stabilito dal citato art. 33 c.2”, precisando che “la neutralità finanziaria si conseguirebbe anche nel rispetto del costo complessivo non determinandosi un onere aggiuntivo nel caso in cui il dipendente in ingresso risultasse essere inquadrato nella stessa area professionale, ma con un livello economico differente derivante da attribuzione di livelli economici (PEO) all’interno della stessa area di inquadramento. Tale ultimo costo, infatti, grava sul fondo delle politiche di incentivazione che rimane invariato nel caso di specie”.
Il Collegio rileva che l’interpretazione delle disposizioni sui limiti assunzionali imposti ai Comuni rappresenta una questione suscettibile di interessare gli enti in generale in quanto la spesa per il personale costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente e in considerazione del quadro normativo tracciato dal D.L. 34/2019, nel conformarsi alla giurisprudenza della CdC, in linea generale e astratta, ritiene che i comuni e le altre P.A. richiamate dall’art. 33, D.L. 34/2019, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali sono soggetti alla regola della sostenibilità finanziaria che si basa su un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile e dinamico, rappresentato dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.
Corte dei conti-Puglia, delibera 18 novembre 2024, n. 144