La sentenza in oggetto, pur riguardando personale non contrattualizzato, presenta elementi utili anche per il resto del settore pubblico.
La fattispecie della cd. “pregiudiziale penale”, di cui all’art.117 del D.P.R. n. 3/1957, non è applicabile al procedimento disciplinare celebrato nei confronti dei professori universitari. Il suddetto articolo 117D.P.R. n. 3/1957 è ricompreso, al n. VI 1 a) dell’allegato B, richiamato dal comma 1 dell’art. 71 del D.Lgs. n. 165/2001, tra le previsioni che cessano di avere efficacia, dal momento della stipulazione dei contratti collettivi, per ciascun ambito di riferimento.
La conferma dell’inapplicabilità della pregiudiziale penale ai professori universitari, si ricava altresì dalla previsione contenuta nell’art. 12 della L. n. 311/1958 che tra le norme ritenute applicabili ai predetti, sin da allora, non richiamava il citato articolo 117D.P.R. n. 3/1957. L’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001 prevede oggi espressamente che “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”.