Il ricorrente ha impugnato una procedura di selezione indetta dall’ASU FC per il conferimento di un incarico specifico. Il bando di selezione ha attirato l’attenzione del ricorrente, che si è classificato terzo nella graduatoria finale dopo altri candidati.
Il ricorrente ha sollevato diverse censure riguardanti le modalità di valutazione adottate dalla Commissione di concorso, sostenendo che ci fossero violazioni di legge eccesso di potere, e chiedendo di essere collocato al primo posto in graduatoria o, in alternativa, che fosse effettuata una nuova selezione.
Il TAR ha ritenuto di non avere giurisdizione sulla questione, affermando che l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 non estendeva la giurisdizione amministrativa a tutte le questioni relative ai concorsi, ma solo a quelle riguardanti le procedure di assunzione o progressione in aree superiori. Inoltre, ha affermato che il conferimento di incarichi dirigenziali è una determinazione di carattere negoziale, assimilabile a quella di un datore di lavoro privato.
In risposta alla decisione del TAR, il ricorrente ha presentato appello, sottolineando di non essere un dipendente della pubblica amministrazione italiana, bensì un dirigente di struttura ospedaliera. Ha sostenuto che la procedura selettiva fosse diretta all’assunzione di un nuovo lavoratore e quindi di competenza del giudice amministrativo, e che le modalità di valutazione avessero portato a una graduatoria vincolante.
Si sono costituite in giudizio l’ASU FC e un altro soggetto -OMISSIS-, entrambi concordando con le argomentazioni del ricorrente riguardo alla giurisdizione, ma chiedendo la reiezione del gravame nel merito.
L’appellante ha presentato motivi aggiunti, contestando ulteriormente i provvedimenti impugnati sulla base di documenti forniti da un’altra ASL.
La questione di giurisdizione è stata ritenuta preliminare e assorbente rispetto ad altre eccezioni. Il Consiglio di Stato ha affermato che l’appello era fondato, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo per la procedura di selezione in questione.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che le procedure concorsuali comprendono non solo le assunzioni ex novo, ma anche le selezioni per il passaggio a posizioni superiori, che devono essere condotte tramite una pubblica selezione e culminare in una graduatoria di merito.
La legge n. 118/2022 ha introdotto significative modifiche alle procedure di selezione, imponendo criteri di valutazione fissi e la redazione di graduatorie vincolanti. Tali cambiamenti hanno consolidato il carattere concorsuale della procedura in esame.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR.