Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha reso noto, con un comunicato stampa, che i Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, legge n.160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che in data 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la legge 7 ottobre 2024, n.143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 10-bis “Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, è previsto che:
- i comuni beneficiari dei contributi, qualora non vi abbiano provveduto, sono tenuti ad inserire all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 30 novembre 2024;
- i comuni beneficiari dei contributi, con riferimento alla sola annualità 2024, sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2024;
Per le annualità 2020, 2021,2022 e 2023 in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto al comma 32, laddove sia già intervenuta una stipula del contratto di affidamento lavori entro il 15 settembre 2024, non si procede alla revoca del contributo concesso.