I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni.
Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo,
fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di
licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.