Nel partenariato pubblico-privato la copertura dei fabbisogni finanziari per realizzare un progetto va intesa come obbligo, per il soggetto privato, di contribuire direttamente con il proprio capitale o mediante ricorso a fonti di finanziamento reperite sul mercato o mediante apporti di natura non esclusivamente monetaria, alla realizzazione del progetto oggetto di affidamento.
Questo al fine di garantire l’assunzione del rischio operativo da parte dello stesso nei termini indicati dal nuovo Codice Appalti, potendo l’ente concedente intervenire con un sostegno pubblico nel solo caso in cui lo stesso sia necessario per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del progetto.
È quanto ha chiarito Anac intervenendo su una richiesta di parere da parte di una Fondazione di rilievo nazionale intenzionata a partecipare ad un bando di gara per la riqualificazione e la valorizzazione economica di una ex caserma di proprietà demaniale, attraverso un partenariato pubblico privato. La Fondazione (destinataria di fondi pubblici per la realizzazione dei suoi fini istituzionali) avrebbe costituito un raggruppamento temporaneo di imprese, impegnandosi a ricercare linee di finanziamento nell’ambito del sistema bancario o di altri soggetti finanziatori e remunerati a tassi di mercato.
Parere di funzione consultiva N. 49, approvato dal Consiglio di Anac del 9 ottobre 2024