Se la stipula del contratto è obbligatoria nelle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici, residua in capo alla stazione appaltante e al RUP la scelta di quale utilizzare, secondo anche la tipologia di affidamento.
A confermarlo è il MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2632, che ha fornito chiarimenti importanti
riguardo l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 18 del d.Lgs. n.36/2023, in particolare sul contratto e sulla sua stipula nel caso di procedura negoziata.
Come ha sottolineato la stazione appaltante, la disposizione obbliga alla stipula del contratto, a pena di
nullità:
- in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b),
- in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del d.Lgs. n. 82/2005 (CAD);
- in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante,
- con atto pubblico notarile informatico;
- oppure mediante scrittura privata.
In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso
commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.