PERSONALE - AVVIO DI INDAGINI PER UN DIPENDENTE IN QUIESCIENZA

PROGRESSIONE ORIZZONTALE NULLA SE ATTIVATA IN BASE ALLA SOLA ANZIANITÀ

La Cassazione Sezione Lavoro, con l’ordinanza 5 luglio 2023, n. 19703 afferma che:

  1. i contratti decentrati sottoscritti in violazione dei vincoli, non solo di natura finanziaria, ma anche giuridica, imposti dai Ccnl e dalla legge sono nulli;
  2. le progressioni orizzontali impostate sulla base della sola anzianità di servizio sono frutto di clausole di contratti decentrati nulle, perchè vìolano le previsioni dei Ccnl, i quali disciplinano dette progressioni con modalità del tutto diverse.

La Cassazione in primo luogo dirime una questione fondamentale: il giudice ha il potere/dovere di rilevare d’ufficio la nullità del contratto anche quando, come nel caso esaminato, pur emergendo dagli atti di causa, non sia stata dedotta dall’attore. Dunque, contratti decentrati in violazione di quelli collettivi non sono “protetti” dall’eventuale mancanza del rilievo della nullità delle loro clausole.

In secondo luogo, l’ordinanza riscontra il contrasto tra la disciplina della progressione orizzontale come regolata dal Ccnl del comparto sanità e il decentrato sottoscritto nel caso particolare.

Il Ccnl, osservano gli ermellini, prevede dei parametri valutativi che vincolano i contratti collettivi decentrato nello stabilire i criteri della progressione economica orizzontale. Il Ccnl, secondo la Cassazione, intende fondare la progressione economica sulla reale professionalità dei dipendenti e sul loro concreto impegno. Occorre, dunque, eliminare “il solo elemento “formale” dell’anzianità di servizio”. L’ordinanza richiama la precedente pronuncia 28 settembre 2021, n. 26274 secondo la quale, nel comparto degli enti pubblici non economici, i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione escludendo che il criterio legittimante l’accesso ai livelli di sviluppo economico consista unicamente nel tempo di permanenza nelle singole posizioni.

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