L’Aran, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, si è espressa in ordine alla richiesta di un parere da parte di un Comune, il quale premette che l’Ente in data 31.12.2018, un ente ha sottoscritto il contratto integrativo, prevedendo l’attivazione della progressione economica orizzontale con decorrenza 1.6.2018. In particolare, chiede se alla luce dell’art. 1, comma 7 CCNL Funzioni Locali, tale decorrenza può ritenersi corretta anche se il procedimento per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, con l’approvazione della relativa graduatoria, si è concluso nel 2019.
L’Agenzia, evidenzia che l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
Quindi, se il contratto integrativo che prevede le nuove progressioni economiche è stato sottoscritto definitivamente nel 2018, queste non avrebbero potuto avere decorrenza antecedente al 1 gennaio del 2018, ma anche una diversa data del 2018, successiva al 1 gennaio.
Nella fattispecie, il contratto integrativo dell’ente è stato sottoscritto in data 31 dicembre 2018, la decorrenza delle progressioni orizzontali è stata fissata alla data del 1 giugno 2018, pertsnto, tale disciplina può ritenersi coerente con le previsioni del citato art. 16, comma 7, del CCNL.
ARAN, PARERE, 20 DICEMBRE 2019