La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 5 luglio 2023 n. 19073 ha affermato che la contrattazione decentrata integrativa che preveda la valutazione della sola anzianità di servizio – quindi, in assenza dei parametri di valutazione previsti dal contratto – ai fini della progressione economica dei dipendenti, è nulla.
Infatti, l’articolo 40, comma 3-quinquies, del Dlgs 165/2001 sanziona testualmente con la nullità parziale le clausole dei contratti collettivi aziendali difformi dalla contrattazione nazionale, atteso che detto livello di contrattazione può e deve svolgersi sulle materie e con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
Questa norma prevede espressamente che, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle.