NULLA LA CLAUSOLA DEL BANDO DI CONCORSO CHE RISERVA ALL'ENTE LA FACOLTÀ DI NON ASSUMERE IL VINCITORE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CHIARIMENTI SULLE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE NEL DPCM

L’art. 1, comma 9, lettera z) del DPCM del 3 novembre prevede, nel periodo dal 6 novembre al 3 dicembre 2020:
“z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali
pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei
casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari
ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del
servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione
civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la
pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta
ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con
collegamento da remoto”.
La nuova previsione presenta differenze sostanziali rispetto alle misure adottate nella
prima emergenza. Si evidenzia in primo luogo la circostanza che non viene riproposta la
sospensione delle “procedure concorsuali”, indipendentemente dalla fase in cui le stesse si
trovino, ma esclusivamente della fase di “svolgimento delle prove preselettive e scritte”,
con le esclusioni di seguito riportate.la nuova disposizione non preclude dunque la possibilità
di avviare nuove procedure concorsuali, rispetto alle quali è raccomandabile aderire
all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Decreto n. 34/2020, prima
sinteticamente richiamati.
Il DPCM prevede poi espressamente alcuni specifici casi esclusi dalla sospensione tra
cui:
1. i casi in cui la selezione dei candidati viene effettuata esclusivamente su basi
curriculari (titoli);
2. i casi in cui la valutazione delle prove scritte viene effettuata in modalità
telematica.
Con riferimento al secondo punto di cui sopra, anche tenendo conto delle predette
previsioni del D.L. n. 34/2020, tuttora vigenti, si ritiene che, nell’eventualità che le
prove preselettive e scritte possano svolgersi interamente per via telematica, le
stesse non siano da ritenersi sospese.
 
Va evidenziato che non viene interrotta tutta la procedura concorsuale, ma esclusivamente subiscono un contraccolpo le «prove preselettive e scritte» ed è quindi possibile procedere all’effettuazione delle prove orali nei procedimenti già avviati.
L’ANCI ha predisposto una nota esplicativa sulle misure.
 
Nota ANCI Concorsi

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