Il decreto semplificazioni ha ampliato le possibilità di utilizzo dei vari moduli previsti dagli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, consentendo agli operatori economici di presentare progettualità per iniziative complesse non solo per lavori e servizi non previsti nei programmi triennali e biennali degli enti, ma anche per le iniziative inserite in questi strumenti.
Pertanto, le Amministrazioni Pubbliche possono prendere in esame proposte di partenariato pubblico-privato presentate da soggetti privati anche per interventi e servizi che sono stati inseriti nella programmazione.
L’articolo 8 del Dl 76/2020 contiene infatti due modifiche al comma 15 dell’articolo 183 del Dlgs 50/2016, che stabiliscono la possibilità per i soggetti privati di presentare proposte spontanee per project financing e per altri contratti di partenariato pubblico-privato (incluse le concessioni) anche se presenti nei programmi adottati dalle amministrazioni per le opere e le acquisizioni di beni e servizi ai sensi dell’articolo 21 del codice dei contratti pubblici.
In questo senso si esprime anche la giurisprudenza, come il Tar Liguria con la sentenza n. 611/2020. Dall’esito si evince che, in seguito alla recente modifica normativa, l’opzione espressa dall’amministrazione per un project financing a iniziativa pubblica non risulti di per sé ostativa alla proposizione di progetti in base all’articolo 183 comma 15 del codice da parte di privati.
TAR Liguria, Sezione I, sentenza n. 611, 2020
Sentenza n. 611/2020 TAR Liguria