LO STRAORDINARIO VA LIQUIDATO ANCHE QUANDO LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE RISULTI ILLEGITTIMA E/O CONTRARIA AL CCNL

PUBBLICO IMPIEGO – CORRETTO IL 50 % DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

A seguito di un ricorso presentato da una organizzazione sindacale, il giudice del lavoro del Tribunale di Teramo ha sostenuto la decisione assunta da un Comune riguardo la modalità di calcolo della quota dei dipendenti a cui consentire l’accesso alla progressione economica orizzontale.

L’istituto è disciplinato dall’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 150/2009 che dispone “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.

Ed è inoltre previsto nell’articolo 16, comma 2 del CCNL 2018 che reca “La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.

Sulla individuazione dei confini della quota limitata, cui destinare le progressioni, vi sono due diverse impostazioni, quella della Ragioneria Generale dello Stato, confermata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per cui è da intendersi come “non più del 50% degli aventi diritto in ciascun anno”, e quella della Corte dei conti della Toscana che con la sentenza n. 288/2020, ha, invece, affermato che le progressioni economiche orizzontali si possono ritenere legittime se destinate a non più del 35% dei dipendenti.

Il Comune, nei confronti del quale è stato proposto il ricorso, aveva individuato come base del calcolo della percentuale, non la totalità dei dipendenti in servizio presso l’ente, ma la platea degli “aventi diritto” ad accedere alla selezione, ossia i dipendenti titolari del trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie e i titolari delle posizioni di accesso infracategoriale.

Quanto alla misura percentuale, il Giudice afferma che, avendo il legislatore utilizzato il termine “limitata”, detta misura non può essere superiore al 50%, altrimenti sarebbe maggioritaria e non limitata, così come precisato nel parere del Dipartimento della Funzione pubblica 87499/2021. Pertanto risulta corretta l’elevazione del limite degli aventi diritto dal 35 al 49%.

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