Sui consiglieri comunali non grava alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, avendo gli stessi un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.
L’esigenza di equilibrato bilanciamento tra il diritto dei consiglieri e la riservatezza dei dati si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti previ “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi.
Quanto ribadito il Consiglio di Stato, Sezione 5, con la sentenza del 1 marzo 2023, n. 2189, mediante la quale ha accolto l’appello e disposto l’ostensione dei dati richiesti dal
Consigliere comunale.