L’Aran ha ribadito che il vincolo del galleggiamento per i segretari continua ad applicarsi. Gli enti devono garantire che la retribuzione di posizione dei segretari non sia inferiore a quella prevista per l’incarico dirigenziale più elevato, in conformità con l’art. 60, comma 5, del CCNL 16 luglio 2024.
L’applicazione di questo istituto deve avvenire nel rispetto del limite complessivo dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, tenendo conto delle somme destinate al salario accessorio di segretari, dirigenti e personale con elevata qualificazione per l’anno 2016.
L’Aran, con il parere AFL n. 80 del 27 settembre 2024, ha chiarito che la decurtazione dell’indennità di convenzione per i segretari, prevista dall’art. 107, comma 3, del CCNL del 17 dicembre 2020, non è più applicabile a partire dal 1° gennaio 2022. I segretari interessati hanno diritto agli arretrati e a regime non saranno più soggetti a tale decurtazione.
Le risorse necessarie per attuare questa disposizione non sono soggette al tetto imposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come espressamente previsto dal nuovo CCNL del 16 luglio 2024.