La Corte riscontra un parere “sulla sussistenza del divieto sancito dall’articolo 25 della legge 724/1994 per i dipendenti titolari di pensioni non di vecchiaia per incarichi retribuiti affidati dall’amministrazione di provenienza o dalle amministrazioni con cui gli stessi abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei 5 anni precedenti a quelli di cessazione”.
Nella richiesta del Comune istante si possono enucleare due distinti quesiti:
- se sia rilevante la forma di collocamento in quiescenza (se pensione anticipata di anzianità, richiamata dall’art. 25 della L. 724/1994, o pensione di vecchiaia);
- come debba essere qualificata l’attività di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto (ovvero, se consulenza o collaborazione) al fine di stabilire se rientri o meno tra gli incarichi vietati.
La Sezione di controllo osserva che per l’esatta qualificazione dell’attività oggetto del quesito occorre valutare con attenzione l’oggetto dell’incarico anche per evitare interpretazioni antielusive delle norme vigenti. Solo se l’attività da svolgere è di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto ed è limitata ad una formazione di orientamento ed al primo affiancamento, circoscritta nel tempo (poche settimane), l’attività può essere qualificata di mera assistenza e, quindi, non ricompresa nei limiti e divieti della normativa.
Ove, invece, essa consista in un supporto qualificato per adiuvare o formare il neoassunto nello svolgimento di determinate materie (ad es. edilizia, appalti, discipline finanziarie) l’attività va qualificata come consulenza che rientra tra gli incarichi di collaborazione ad esperti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001. La Sezione nello specifico non può esimersi dal rilevare che l’attività di formazione del neoassunto non richiede, di norma, una “mera assistenza” ma, in presenza di attività complesse, un sostegno conoscitivo da parte di un esperto, maturato nella pregressa esperienza e conoscenza.