La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2478/2021, si è espressa in merito alle regole per l’attribuzione delle mansioni superiori nel pubblico impiego.
Per la Corte, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell’articolo 52, comma 5, del Dlgs 165/2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni. Una diversa interpretazione del legislatore sarebbe contraria all’intento di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio previsto dall’articolo 36 della Costituzione (Cassazione n. 19812/2016 e n. 18808/2013).
Tale diritto è da escludere in caso in cui l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 2478/2021