Il caso analizzato ha avuto riguardo l’utilizzo della carta di credito prepagata da parte di alcuni dipendenti pubblici che si erano recati in missione.
L’indirizzo favorevole alla natura di agente contabile in chi utilizzi la carta di credito di una p.a.
Il magistrato istruttore ha ritenuto rilevante e prioritario definire la questione inerente la qualificabilità delle attività gestorie poste in essere mediante carta prepagata e carta di credito tra quelle da cui scaturisce l’obbligo di resa del conto.
Sul punto, il magistrato ha dato atto dell’indirizzo della giurisprudenza contabile che assegna natura di agente contabile in chi utilizzi, all’interno di una pubblica amministrazione, a qualunque titolo, la carta di credito aziendale.
Al riguardo ha evidenziato che l’utilizzo della carta di credito da parte di dipendenti pubblici è stato già oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza contabile.
In particolare, in alcune recenti pronunce si è giunti a qualificare l’utilizzatore delle carte di credito aziendali quale ordinatore di spesa e agente contabile, dal momento che, con un unico atto, decide l’effettuazione della spesa e ne eroga materialmente l’importo al terzo accipiente.
Per questo indirizzo giurisprudenziale a prescindere dallo strumento di pagamento utilizzato, il contabile è obbligato a rendicontare i risultati della gestione realizzata attraverso il conto giudiziale, unico strumento idoneo a fornire una rappresentazione della gestione operata conforme ai parametri di cui all’art. 616 R.D. 827/1924 (carico, scarico, resti da esigere, introito, esito e rimanenza).
Ne consegue, dunque, ad avviso di tale orientamento, che l’utilizzatore di una carta di credito dell’Amministrazione sia a tutti gli effetti un agente contabile. Questo per l’evidente ragione che i mezzi elettronici di pagamento, quali sono appunto le carte di credito, tengono luogo del denaro contante rappresentando degli strumenti attraverso i quali si procede all’acquisizione di beni o di servizi in favore di una Pubblica Amministrazione.