Nel caso sottoposto alla Corte il dipendente del Comune aveva tenuto più comportamenti idonei a gettare discredito sull’Amministrazione di appartenenza, dando l’immagine di un dipendente che utilizza informazioni e conoscenze acquisite nell’esercizio delle sue funzioni di pubblico dipendente a vantaggio dei soggetti privati aventi interessi contrapposti rispetto a quelli dell’Amministrazione, ledendo definitivamente il rapporto fiduciario.
La Corte ha escluso l’identità della condotta oggetto delle diverse sanzioni disciplinari, ritenendo l’infondatezza della censura di violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, atteso che la valutazione operata dai giudici di appello sul contenuto delle tre sanzioni disciplinari, richiamate nella sentenza di appello, e sulla loro diversità sostanziale appare un corretto ed esaustivo accertamento.