Un Viceprefetto, una volta assunto dall’Ateneo, aveva ottenuto l’attribuzione di un assegno ad personam, in ragione del trattamento retributivo goduto quale Viceprefetto aggiunto presso il Ministero dell’Interno prima della sua nomina a ricercatore universitario. Tale assegno è stato abrogato ad opera della legge n. 147/2013, allorquando l’Università adottava pertanto l’impugnato provvedimento di revoca e chiedeva la restituzione degli arretrati.
Il Collegio ha prima ricordato che la giurisprudenza in materia di ripetizione di indebito nel pubblico impiego ha sempre affermato la regola generale dell’art. 2033 cc., escludendo che la semplice buona fede del beneficiario possa legittimare, di per sé, una soluti retentio del trattamento economico così ricevuto, potendo piuttosto rilevare ai fini del temperamento dell’onerosità del recupero operato dall’Amministrazione.