PUBBLICO IMPIEGO - INCONFERIBILITÀ, SEGNALAZIONE A GOVERNO E PARLAMENTO

PUBBLICO IMPIEGO NON PRIVATIZZATO – POLIZIA PENITENZIARIA, PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, c. 1, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, nella parte in cui non dispone l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica superiore a seguito di promozione per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti meritori.

È così denunciata la disparità di trattamento in ragione della differente modalità di accesso alla qualifica. La disciplina è dichiarata contraddittoria sotto il profilo della coerenza logica, teleologica e sistematico-ordinamentale e lesiva del principio di ragionevolezza. Per la Corte la previsione confligge con la ratio premiale sottesa all’istituto della promozione per meriti straordinari, svuotandola di significato, attesa la penalizzante differenza cui è sottoposto chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a colui che l’abbia ottenuta successivamente tramite l’espletamento del concorso.

Una normativa siffatta rischia di disincentivare i comportamenti virtuosi da parte dei dipendenti pubblici. La Corte inoltre evidenzia la “vulnerazione” del principio di imparzialità e buon andamento.

Pronuncia_75_2024Corte Costituzionale

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