PUBBLICO IMPIEGO, SENTENZA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

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La tutela del dipendente che segnala illeciti altrui – whistleblowing – salvaguarda il medesimo dalle sanzioni disciplinari o da reazioni ritorsive conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un’esimente per gli autonomi illeciti che egli abbia commesso.

La registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all’insaputa dei conversanti, può essere legittima se vi è una necessità difensiva e se l’utilizzo della registrazione avviene solo in funzione del perseguimento di tale finalità. L’applicazione delle tutele previste dall’art. 54-bis D.Lgs. n. 165 del 2001 nel caso di whistleblowing non autorizza improprie attività investigative o la violazione dei limiti posti dalla legge nella raccolta di informazioni sull’illecito segnalato.

Cass-civ-sez-lavoro-sent-17715_data-ud-03-04-2024-27-06

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