CHIARIMENTI SULLE PROGRESSIONI VERTICALI E SCORRIMENTO GRADUATORIE

PUBBLICO IMPIEGO – TRASFERIMENTO DEL NEOGENITORE, LEGITTIMO SE RICHIESTO DAL LAVORATORE

Il dipendente pubblico, con figli fino a tre anni di età, può chiedere di essere trasferito temporaneamente ad una sede di servizio della provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 99 depositata il 4 giugno 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

La sentenza ha innanzitutto chiarito che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di tre anni, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli.

ACCEDI ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

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