LO STRAORDINARIO VA LIQUIDATO ANCHE QUANDO LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE RISULTI ILLEGITTIMA E/O CONTRARIA AL CCNL

PUBBLICO IMPIEGO – TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

Il quesito sottoposto all’Organo di controllo è il seguente: in base alla normativa vigente, (Legge 135/2021 e art. 53, comma 16 Ter del Dlgs 165/01), “è possibile affidare un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza, precisando che l’attività oggetto della prestazione non concernerebbe l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza; in caso affermativo, ricorrendo a quale istituto”. 

La normativa di riferimento per la soluzione del quesito posto è l’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 e ss. mm. ii., in base al quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 nonché a quelle, individuate dall’Istat, inserite nel conto economico consolidato della PA, di attribuire incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche in organi di governo (in quest’ultimo caso, con alcune eccezioni) a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. 

La Sezione regionale, aderendo a una tesi interpretativa già prospettate in alcune circolari del Ministro per la pubblica amministrazione, ritiene tassativa l’elencazione delle fattispecie vietate riportata dalla suddetta normaLa tassatività delle fattispecie, dunque, fa sì che le attività consentite per gli incarichi si possano ricavare a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge.

In conformità con pronunce già rese da altre sezioni, la Corte dei conti Lazio ritiene pertanto che se il divieto riguarda l’attività di “studio e quella di consulenza”, può ritenersi consentita quella di “assistenza” nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile. 

Per suddette motivazioni, conclude che gli incarichi riferibili alle attività di assistenza, per non incorrere nel divieto previsto dalla norma di legge, devono essere non assimilabili agli incarichi vietati dalla norma citata: “incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi” e “cariche in organi diversi”. La sezione regionale infine rammenta che gli incarichi da conferire “non devono” altresì “configurarsi in contrasto con altre disposizioni limitative, come quelle del comma 6, dell’art. 7 del TU del Pubblico Impiego”.

Delibera_88_2023_lazio

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