Il Dipartimento Affari Interni e Territoriali, il 18 dicembre 2019 ha pubblicato un parere in materia di quorum funzionale relativo alle deliberazioni del consiglio comunale. Nel caso in esame viene chiesto se in assenza di specifiche disposizioni statutarie e regolamentari dell’ente, la deliberazione di consiglio che ha registrato 4 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti debba essere considerata approvata o meno.
In merito, il Dipartimento osserva che l’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, demanda al regolamento comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, la determinazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute. Unico limite indicato dal legislatore è che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”.
Dunque, vi è una soglia minima, inderogabile, di presenze nel consiglio comunale, restando nell’autonomia normativa dell’ente la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, implicante anche la possibilità di stabilire maggioranze qualificate per l’adozione di determinati atti deliberativi sui quali si reputi che debba convergere un più elevato numero di consensi.
Sembrerebbe quindi che gli astenuti, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, concorrano alla formazione del c.d. “quorum strutturale”, cioè alla formazione del numero minimo di consiglieri necessario per la validità della seduta, ma non a quello del quorum funzionale.
In riferimento al caso particolare in esame, circa la validità della deliberazione che ha riportato un numero uguale di voti favorevoli e contrari, atteso che il regolamento sembra non disciplinare la fattispecie, dovrebbe ritenersi che, in caso di parità di voti, la proposta si intenda non approvata.
MINISTERO DELL’INTERNO, PARERE, 18 DICEMBRE 2019