Tra concordato con continuità aziendale in bianco e procedure ad evidenza pubblica, spetta alla stazione appaltante valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, la tempestività dell’autorizzazione del Tribunale fallimentare alla partecipazione alla gara, rispetto alle tempistiche di conclusione della procedura.
La presentazione dell’istanza di autorizzazione al Tribunale ex articolo 186-bis, comma 4 del r.d. 267 del 1942, durante la fase di verifica dei requisiti ex articolo 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, non determina, di per sé, l’esclusione dell’operatore economico alla gara, ma espone quest’ultimo al rischio di ottenere il provvedimento autorizzatorio in tempi che la stazione appaltante reputa non compatibili con una celere definizione della procedura.
Tar Lazio, sez. IV, 6 marzo 2023, n. 3736, Pres. Politi ed Est. Scali