Il Comune di Firenze, in qualità di Stazione Appaltante, ha condotto una ricognizione interna del proprio personale per identificare una figura tecnica da designare come Direttore dei Lavori. Dopo una valutazione che ha portato a un esito negativo, il Comune ha scelto di affidare tale incarico a un dipendente di una società in house, da esso controllata al 100%. Questa decisione ha evitato la necessità di ricorrere a un professionista esterno, garantendo così un risparmio di risorse comunali e valorizzando le competenze interne dell’Amministrazione, nonostante il dipendente fosse formalmente legato a una società in house.
Tale scelta rispecchia la vera ratio degli incentivi tecnici, che mira a riconoscere e valorizzare le professionalità interne. Si richiama, inoltre, la giurisprudenza contabile e amministrativa, insieme al parere dell’ANAC (parere n. 36/2024), che evidenzia un rapporto di immedesimazione organica tra la stazione appaltante e la società in house, giustificando la sua equiparazione a un “ufficio interno” dell’ente pubblico, in assenza di un vero rapporto di alterità. Pertanto, si richiede di stabilire se, in relazione alla situazione descritta, sia possibile riconoscere al suddetto dipendente gli incentivi previsti dall’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, già previsti nel quadro economico della Stazione Appaltante.
In merito al quesito formulato, si conferma che, assumendo il Comune come Stazione Appaltante, la risposta è affermativa. La situazione presentata si distingue da quella considerata nel parere ANAC 36/2023, che trattava degli incentivi destinati al personale della stazione appaltante nell’ambito di un affidamento diretto “a monte” a favore di una società in house, attività non incentivabile. Pertanto, nel caso di specie, è possibile riconoscere gli incentivi tecnici al dipendente della società in house, in conformità con le disposizioni di legge e le finalità perseguite dalla normativa in materia.