Nell’articolo 2 del Dl 99/2021, viene prevista la sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione e blocco delle verifiche delle pubbliche amministrazioni prolungati fino al 31 agosto. Non devono essere pagati nel mese di settembre gli importi non versati.
Il debitore, in caso di dilazione in corso, ha la facoltà di corrispondere a settembre un numero di rate tale da rispettare la condizione di decadenza di 10 rate non pagate.
A partire da ottobre, lo stesso debitore potrà limitarsi a proseguire nei versamenti mensili del piano originario di rientro.
Fino al 31 agosto, inoltre, il divieto di attivare la procedura di compensazione volontaria, ex articolo 28-ter Dpr 602/1973, tra i crediti d’imposta in corso di erogazione e gli importi a ruolo.
Tra gli effetti automatici della proroga della sospensione, vi è l’allungamento ad agosto dello stop alle verifiche degli enti pubblici previste, in base all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, per i pagamenti superiori a 5mila euro.