L’ARAN fornisce chiarimenti specifici sui casi e i presupposti per superare i valori massimi di posizione previsti dalla tabella fornita dell’art. 60, comma 1, del CCNL 16.07.2024.
Secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 60, i valori massimi possono essere incrementati fino al 15% nei seguenti casi:
- Segretari di Comuni Capoluogo, Provincia e Città Metropolitane – Per tener conto delle funzioni svolte in strutture complesse
- Segretari di Comuni aderenti ad Unioni di Comuni – Limitatamente alla durata dell’incarico, qualora assumano anche le funzioni di segretario dell’Unione e la somma delle popolazioni dei comuni rientranti in una fascia demografica superiore.
L’incremento è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti:
- Capacità di bilancio dell’Ente;
- Rispetto dell’art . 23, comma 2 del D. Lgs. n. N. 75/2017 , che impone limiti stringenti alla spesa del personale.