Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.
In mancanza di differenti previsioni del bando, lo svolgimento dei concorsi pubblici mediante procedure semplificate, attraverso il ricorso agli strumenti informatici e digitali, può ormai intendersi quale modo normale, fatta eccezione per i concorsi per alcune categorie del personale in regime di diritto pubblico.
Nessuna disposizione di legge impone la registrazione della prova del concorso pubblico tenuta attraverso il ricorso agli strumenti informatici e digitali.
Tar Catania, sez. III, 15 maggio 2023, n. 1591 – Pres. Lento, Est. Ventura