ANAC chiarisce le previsioni dell’art. 101 del nuovo Codice Appalti, specificando quando, come e perché si può ricorrere al soccorso istruttorio.
A pena di esclusione non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, costituendo una carenza essenziale dell’offerta, la cui integrazione postuma si pone in contrasto con il principio della par condicio competitorum.
Il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione, così come la mancata trasmissione di un elemento dell’offerta. Ne deriva che il rispetto dei termini per l’invio delle offerte è un’ulteriore garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consentendo l’invio di un nuovo file oltre la scadenza indicata.
È questo in sintesi il parere di ANAC contenuto nella delibera del 10 dicembre 2024, n. 573