Nell’ipotesi di partecipazione pubblica al capitale sociale il regime giuridico in tema di responsabilità patrimoniale della società non cambia, ma si arricchisce delle disposizioni inerenti i rapporti economico-finanziari con l’ente pubblico socio, contenute nel d.lgs. 175/2016.
Nel caso di partecipazione pubblica ad una società, pur se finalizzata all’esercizio di un servizio alla collettività, non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, l’obbligo di procedere al ripiano delle perdite oltre la propria quota di partecipazione e all’assunzione diretta dei debiti della partecipata
Deve trattarsi di trasferimenti straordinari che si giustificano alla luce delle previsioni contenute in atti convenzionali (convenzioni, contratti di servizio o di programma) sottoscritti dall’ente pubblico a fronte dell’affidamento alla società della gestione di servizi pubblici o della realizzazione di investimenti e a condizione che tali misure siano contenute in un piano di risanamento (sottoposto, a sua volta, ad uno specifico iter amministrativo) volto a raggiungere l’equilibrio finanziario entro tre anni.
Va escluso possa essere identificato con l’esigenza di evitare lo stato di insolvenza o con la tutela dei creditori sociali che abbiano potuto fare affidamento sulla natura pubblica delle partecipazioni societarie, ai fini del soddisfacimento dei loro crediti. Diversamente opinando, la scelta si tradurrebbe in un ingiustificato trattamento di favore verso i creditori delle società pubbliche incapienti a danno dei bilanci delle amministrazioni locali titolari, in totale distonia con le disposizioni del codice civile e con quelle che disciplinano la materia delle partecipazioni pubbliche in strutture societarie private.
Questa Sezione, valutando come il divieto di soccorso finanziario appaia espressivo di un principio di ordine pubblico economico, con la richiamata recente decisione n. 31/2022/PAR ne ha evidenziato l’applicabilità anche in caso di liquidazione della società partecipata.
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