La sostenibilità economico-finanziaria dell’attività oggetto di un appalto pubblico, la cui mancanza individua una clausola escludente tale da legittimare l’impugnazione immediata del bando, non può essere valutata tenendo conto di elementi occasionali, quali la possibilità di proroga per un anno del contratto o l’eventualità che l’Amministrazione attribuisca ulteriori servizi; tali elementi, infatti, farebbero dipendere, irragionevolmente, la sostenibilità economico-finanziaria da un evento futuro ed incerto, peraltro collegato alla discrezionalità dell’Amministrazione.
La sostenibilità economico-finanziaria dell’attività oggetto di un appalto pubblico, la cui mancanza individua una clausola escludente tale da legittimare l’impugnazione immediata del bando, non può essere valutata tenendo conto di misure di premialità fiscale previste a vantaggio di alcune determinate aziende; si determinerebbero, altrimenti, effetti distorsivi della concorrenza.
Una società aveva impugnato il bando di una procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione di un servizio di telecardiologia nei reparti di cardiologia delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali di un’ASP calabrese, dolendosi, in sostanza, della non sostenibilità economico finanziaria dell’appalto: l’importo posto a base della procedura sarebbe stato manifestamente insufficiente per formulare un’offerta non in perdita, in rapporto all’investimento iniziale stimato dall’amministrazione.
Tar Catanzaro, sez. II, 27 marzo 2023, n. 521 – Pres. ed Est. Tallaro