Il Comune non può essere pretendere il pagamento degli onorari di avvocato e dei diritti da procuratore, se difeso da un proprio dipendente amministrativo, ma avrebbe potuto solo chiedere il rimborso delle spese vive relativa al processo.
Nel caso di specie di quest’ultime non è stata offerta alcuna specifica evidenza. In base al costante indirizzo della S.C., cui va dato seguito, infatti, «l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota.