La sentenza del Consiglio di Stato n. 1826/2025 offre un’importante riflessione sui principi giuridici che regolano gli appalti pubblici e il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario. Di seguito, vengono analizzati i principali aspetti.
Strumentalità degli Appalti nei Settori Speciali
Il principio di strumentalità è centrale nella definizione della giurisdizione per gli appalti nei “settori speciali”. La giurisprudenza prevalente adotta un’interpretazione restrittiva, secondo cui un appalto è strumentale solo se direttamente finalizzato agli scopi propri dell’attività speciale dell’impresa pubblica. Questo implica che:
- Gli appalti che non servono direttamente all’esercizio dell’attività speciale sono considerati estranei alla disciplina dei settori speciali e soggetti alle norme di diritto comune[1].
- La dismissione di beni, come nel caso dell’appalto per la demolizione di rotabili, non è considerata strumentale poiché non contribuisce all’attività operativa principale dell’impresa pubblica[1].
Riparto di Giurisdizione
La sentenza ribadisce il criterio del riparto tra giurisdizione amministrativa e ordinaria:
- La giurisdizione amministrativa si applica alle controversie relative alla fase precontrattuale, ossia quelle riguardanti l’affidamento di lavori, servizi e forniture svolte tramite procedure ad evidenza pubblica[3].
- La giurisdizione ordinaria interviene nelle controversie riguardanti la fase contrattuale successiva alla stipula del contratto, quando le parti assumono posizioni paritetiche[3].
Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha dichiarato che l’appalto per la dismissione di rotabili non rientra nella fase precontrattuale relativa ai settori speciali, attribuendo la competenza al giudice ordinario[1].
Principi Generali negli Appalti Pubblici
La disciplina degli appalti pubblici è guidata da principi generali derivanti sia dal diritto interno che da quello europeo:
- Trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione: garantiscono una competizione equa tra i partecipanti alla gara[2].
- Economicità, efficacia e tempestività: assicurano che l’azione amministrativa sia orientata al miglior uso delle risorse pubbliche[2].
- Strumentalità: solo le attività direttamente funzionali agli scopi dell’amministrazione o dell’impresa pubblica possono rientrare nella disciplina speciale degli appalti[1].
Giurisprudenza Richiamata
La sentenza richiama precedenti significativi:
- Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 25956/2024: conferma che la disciplina dei settori speciali opera solo se l’affidamento è strumentale agli scopi propri del settore speciale.
- Consiglio di Stato, Sez. V, n. 590/2018 e n. 6905/2019: ribadiscono l’interpretazione restrittiva della strumentalità negli appalti pubblici[1].
Conclusioni
Questa sentenza sottolinea la necessità di una rigorosa applicazione dei principi giuridici relativi agli appalti pubblici, con particolare attenzione alla corretta qualificazione delle attività strumentali e al riparto di giurisdizione. Essa rappresenta un interessante spunto di riflessione per la gestione delle controversie in materia e per la definizione dei confini tra diritto pubblico e diritto privato negli appalti.
Sentenza del Consiglio di Stato n. 1826/2025
A cura di Avv. Roberto Mastrofini