Il giudice tributario, in applicazione dei regolamenti comunali sulla Tari per le sanzioni dovute a causa di un tributo non versato, può rideterminare le sanzioni stesse in una misura inferiore a quella maggiore applicata dal Comune. È questo il criterio adottato dalla Cgt di Milano in una sentenza della primavera scorsa.
Un contribuente milanese si era opposto ad una ingiunzione di pagamento con la quale, oltre a pretendere la Tari ancora dovuta sul proprio immobile, l’ufficio comunale irrogava anche sanzioni in una misura che la parte riteneva del tutto irragionevole.
Il contribuente, asserendo di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di accertamento, eccepiva la prescrizione della pretesa e l’illegittimità delle sanzioni che risultavano sensibilmente superiori a quelle prevista dal regolamento Tari del Comune di Milano, che ribadiva invece la correttezza del proprio operato.
La Corte di giustizia, constatata la regolarità delle notifiche ed esclusa ogni decadenza, ha parzialmente accolto il ricorso di parte proprio dal punto di vista della quantificazione delle sanzioni. I giudici hanno infatti osservato come la liquidazione delle sanzioni contenuta nell’ingiunzione fosse del tutto sproporzionata rispetto alle percentuali sancite dal regolamento comunale sulla Tari. La Cgt ha rideterminato le sanzioni nella misura minima stabilita dal regolamento comunale, ovvero nella misura del 100% del tributo omesso o versato in ritardo.